L’art. 43 del Codice Civile definisce la residenza anagrafica come il “luogo in cui la persona ha la sua dimora abituale“. Residenza e domicilio anagrafico posso coincidere, ma non sempre. Il domicilio è sempre disciplinato dallo stesso articolo ed è il “luogo in cui la persona ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi“.
La residenza fiscale si acquisisce se il contribuente è iscritto all’Anagrafe della popolazione residente o ha residenza o domicilio in Italia per più di 183 giorni all’anno. Questo implica la sua soggezione alle regole di tassazione italiane per i redditi percepiti, indipendentemente dallo stato in cui sono stati prodotti. Viene quindi riconosciuta al soggetto che soddisfa almeno uno dei seguenti requisiti:
- iscrizione nell’Anagrafe della popolazione residente;
- domicilio fissato in Italia;
- residenza stabilita nel territorio italiano.