IVAFE e IVIE: Guida Completa alle Imposte su Attività Finanziarie e Immobili all'Estero

Chi vive in Italia e possiede un appartamento a Panama, un conto corrente in Svizzera o anche solo un deposito su Wise, si trova a fare i conti con due imposte patrimoniali che spesso generano confusione: l'IVAFE e l'IVIE. La prima colpisce le attività finanziarie detenute fuori dal territorio italiano (conti, azioni, fondi, obbligazioni, polizze), la seconda grava sugli immobili all'estero. Nacquero entrambe con la manovra Monti del 2011 — art. 19 del D.L. 201/2011, convertito con L. 214/2011 — e da allora hanno subìto diversi ritocchi. L'ultimo, tutt'altro che trascurabile, è arrivato con la Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023), che ha portato l'aliquota IVIE dallo 0,76% all'1,06% e ha raddoppiato l'IVAFE per chi detiene prodotti finanziari in paradisi fiscali. Il Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024) ha poi ridotto dal 30% al 25% la penalità per chi non versa in tempo. Si dichiarano nel Quadro RW del Modello Redditi PF — oppure, dal 2024, nel Quadro W del 730, una novità che ha semplificato la vita a molti lavoratori dipendenti. E soprattutto: l'obbligo cessa nel momento in cui si trasferisce davvero la residenza fiscale all'estero.

Nella nostra pratica professionale a Panama, ci capita quasi ogni settimana di ricevere domande su queste due imposte. Quanto pago di IVIE sull'appartamento che ho comprato a Ciudad de Panamá? Il conto che ho aperto nella banca panamense va dichiarato? Cosa succede se mi trasferisco? In questa guida rispondiamo a tutto: basi imponibili, aliquote aggiornate al 2026, credito d'imposta per le tasse già pagate all'estero, codici tributo F24, scadenze, metodi di calcolo dell'acconto, sanzioni (comprese quelle specifiche del Quadro RW), ravvedimento operoso con gli interessi legali all'1,60%, e naturalmente gli esempi di calcolo concreti per chi ha un immobile a Panama, un conto a Panama o una partecipazione in una SA panamense.

IVAFE e IVIE, imposte patrimoniali italiane su attività finanziarie e immobili detenuti all'estero dai residenti fiscali in Italia

Sintesi operativa

  • IVIE (immobili esteri): aliquota 1,06% sul valore catastale (UE/SEE) o costo di acquisto (extra-UE). Ridotta allo 0,4% per abitazione principale di lusso (cat. A/1, A/8, A/9). Abitazione principale non di lusso: esente. Non dovuta se inferiore a 200 €
  • IVAFE (attività finanziarie): aliquota 2 per mille (0,2%) sul valore di mercato al 31 dicembre. Per attività in paesi a fiscalità privilegiata: 4 per mille (0,4%)
  • IVAFE conti correnti: imposta fissa di 34,20 € per conto se giacenza media annua > 5.000 € (100 € per soggetti diversi da persone fisiche)
  • Chi paga: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e trust fiscalmente residenti in Italia
  • Dove si dichiara: Quadro RW del Modello Redditi PF oppure Quadro W del Modello 730 (dal 2024)
  • Versamento: modello F24 con le stesse scadenze IRPEF — saldo + primo acconto entro il 30 giugno, secondo acconto entro il 30 novembre
  • Credito d'imposta: detraibile l'imposta patrimoniale pagata nello Stato estero, fino a concorrenza dell'IVIE o IVAFE dovuta
  • Sanzione omesso versamento: 25% dell'imposta (dal 1° settembre 2024, D.Lgs. 87/2024; in precedenza 30%)
  • Come azzerare: trasferimento della residenza fiscale all'estero (iscrizione AIRE + centro interessi vitali fuori Italia)

IVIE e IVAFE a confronto

Prima di entrare nel dettaglio, vale la pena avere chiaro il quadro d'insieme. Le due imposte condividono la stessa origine normativa e lo stesso meccanismo dichiarativo (Quadro RW), ma funzionano in modo piuttosto diverso.

ParametroIVIE (immobili)IVAFE (attività finanziarie)
OggettoImmobili all'estero (fabbricati, terreni, aree fabbricabili)Prodotti finanziari, conti correnti, libretti di risparmio esteri
Aliquota ordinaria1,06% (dal 2024)2‰ (0,2%); 4‰ (0,4%) per paradisi fiscali
Aliquota ridotta0,4% (abitazione principale A/1, A/8, A/9)34,20 € fissi per conti correnti (giacenza media > 5.000 €)
Soglia esenzioneNon dovuta se < 200 €Nessuna soglia per prodotti finanziari; conti esenti se giacenza media ≤ 5.000 €
Base imponibileValore catastale (UE/SEE) o costo di acquisto (extra-UE)Valore di mercato al 31/12 o valore nominale/rimborso
ProporzionalitàQuota di possesso × mesi di detenzione (≥15 gg = mese intero)Quota di possesso × giorni di detenzione
Credito d'impostaImposte patrimoniali estere (+ reddituali per UE/SEE se non detratte ex art. 165 TUIR)Imposte patrimoniali estere su attività finanziarie
NormativaArt. 19, co. 13-17, D.L. 201/2011Art. 19, co. 18-23, D.L. 201/2011

IVIE: Imposta sul Valore degli Immobili situati all'Estero

Chi deve pagare l'IVIE

Il perimetro dei soggetti obbligati è ampio. Pagano l'IVIE tutte le persone fisiche residenti in Italia che possiedono un immobile all'estero — non solo a titolo di proprietà piena, ma anche in caso di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. La stessa regola vale per le società semplici, gli enti non commerciali e i trust con residenza fiscale italiana. Non fa differenza se l'immobile è una casa per le vacanze, un investimento dato in affitto o un locale commerciale sfitto. L'IVIE si paga comunque. La medesima logica si applica agli immobili ereditati, ricevuti in donazione o acquistati tramite leasing: in quest'ultimo caso, è il locatario il soggetto passivo per tutta la durata del contratto. Chi possiede una quota di immobile in comunione? Dichiara e paga in proporzione alla propria quota.

Base imponibile dell'IVIE

Qui le cose si complicano un po', perché le regole cambiano a seconda di dove si trova l'immobile.

Se la proprietà è in un paese UE o SEE (con adeguato scambio di informazioni — quindi anche Norvegia e Islanda), la base su cui calcolare l'IVIE è il valore catastale che quel paese utilizza per le proprie imposte patrimoniali o reddituali. La Circolare n. 28/E/2012 dell'Agenzia delle Entrate elenca paese per paese quale imposta prendere a riferimento. Se un valore catastale non esiste, si ricade sul costo di acquisto o, in ultimo, sul valore di mercato.

Per gli immobili extra-UE — e qui rientra Panama, insieme a USA, Svizzera, UK (post-Brexit), Ecuador, Messico e il resto dell'America Latina — il punto di partenza è il costo di acquisto indicato nell'atto. Se l'immobile è stato costruito direttamente dal proprietario, conta il costo complessivo di costruzione. Solo quando manca qualsiasi documentazione si fa riferimento al valore di mercato.

Per un immobile a Panama, la base imponibile IVIE è il prezzo riportato nell'Escritura Pública registrata nel Registro Público de Panamá, convertito in euro al cambio BCE del 31 dicembre. Molti clienti ci chiedono se possono usare il valor catastral panamense, che la DGI determina ai fini dell'Impuesto de Inmueble. La risposta è no: quel valore, spesso molto più basso del prezzo reale, è utilizzabile solo per immobili in paesi UE/SEE. Per Panama, la base IVIE corrisponde al prezzo effettivamente pagato.

Aliquote IVIE ed esenzioni

L'aliquota ordinaria è l'1,06%, in vigore dal periodo d'imposta 2024 dopo l'aumento voluto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023, art. 1, comma 91). Prima era lo 0,76%. L'imposta si calcola in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell'anno durante i quali si è posseduto l'immobile — il mese conta per intero se il possesso è durato almeno 15 giorni.

C'è però un punto che pochi siti menzionano: l'abitazione principale non di lusso è completamente esente. Se un italiano che vive e lavora all'estero (senza aver spostato la residenza fiscale) abita stabilmente in un immobile estero che non rientra nelle categorie A/1, A/8 o A/9, non deve pagare nulla. L'esenzione, in vigore dal 2016, copre anche la casa coniugale assegnata dopo una separazione.

Per le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8, A/9), l'aliquota scende allo 0,4% e spetta una detrazione di 200 euro, da rapportare ai mesi di utilizzo come residenza abituale e da ripartire tra i comproprietari.

Infine, la soglia di esenzione dei 200 euro. Se l'imposta calcolata sull'intero valore dell'immobile — prima di applicare qualsiasi pro-rata per quota o mesi di possesso, e prima del credito d'imposta — non supera 200 euro, non si paga niente. Facciamo un esempio rapido: un terreno all'estero che vale EUR 18.000 genera un'IVIE di EUR 190,80 (18.000 × 1,06%). Siamo sotto la soglia: imposta non dovuta, indipendentemente dalla quota posseduta.

Credito d'imposta per imposte pagate all'estero

Se nello Stato estero dove si trova l'immobile si è già pagata un'imposta patrimoniale, quel costo è detraibile dall'IVIE italiana — ma solo fino a concorrenza dell'importo dovuto in Italia. Per gli immobili in paesi UE/SEE c'è un vantaggio in più: si possono detrarre anche le imposte reddituali gravanti sull'immobile, a patto che non siano già state scontate con il credito ex art. 165 del TUIR. Per gli immobili fuori dall'Unione — Panama inclusa — il credito copre solo l'imposta patrimoniale, come l'Impuesto de Inmueble panamense.

Esempio 1: immobile a Panama (extra-UE). Appartamento acquistato per USD 200.000, posseduto al 100% per l'intero anno. Cambio EUR/USD BCE al 31/12: 1,0850. La base imponibile IVIE diventa 200.000 / 1,0850 = EUR 184.332. L'imposta lorda: 184.332 × 1,06% = EUR 1.953,92. A Panama, durante l'anno, si è pagato un Impuesto de Inmueble di USD 150 (circa EUR 138,25) — poca roba, perché l'immobile gode ancora dell'esenzione ventennale sulle mejoras. IVIE netta da versare in Italia: EUR 1.815,67. È un caso molto comune tra i nostri clienti: l'esenzione panamense abbatte quasi a zero la tassa locale, ma l'Italia pretende comunque il suo 1,06%.
Esempio 2: immobile in Germania (UE). Appartamento con valore catastale tedesco (Einheitswert rivalutato) di EUR 318.200. IVIE lorda: 318.200 × 1,06% = EUR 3.372,92. Il proprietario ha versato in Germania una Grundsteuer di EUR 463,62, interamente detraibile. IVIE netta: EUR 2.909,30. In questo caso, trattandosi di un paese UE, sarebbe possibile detrarre anche eventuali imposte reddituali sull'immobile non già utilizzate con il credito ex art. 165 TUIR.

IVAFE: Imposta sul Valore delle Attività Finanziarie detenute all'Estero

Chi deve pagare l'IVAFE

Pagano l'IVAFE le stesse categorie di soggetti previste per l'IVIE: persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e trust residenti in Italia. L'elemento determinante è la detenzione — diretta o indiretta — di prodotti finanziari, conti correnti o libretti di risparmio presso intermediari non italiani. Dal 2020, l'obbligo si estende anche a chi lavora all'estero per lo Stato italiano o per organizzazioni internazionali.

Attività soggette all'IVAFE

L'elenco è lungo, e vale la pena leggerlo con attenzione perché include anche strumenti che molti non considerano "esteri". Rientrano nell'IVAFE: conti correnti e libretti di risparmio fuori Italia (e questo comprende Wise, Revolut, N26, PayPal, Payoneer, oltre naturalmente ai conti presso banche a Panama, USA, Svizzera o Singapore), partecipazioni in società non residenti — quotate o meno —, obbligazioni e titoli di debito esteri, titoli pubblici di altri paesi, quote di fondi e ETF non armonizzati, polizze vita stipulate con compagnie estere, derivati negoziati fuori dall'Italia, stock option su azioni estere, crediti verso soggetti non residenti e persino metalli preziosi allo stato grezzo o monetato. Un capitolo a parte meritano le criptovalute: dal 2023 hanno una tassa propria (l'IVCA, con aliquota al 2‰) e non rientrano più nell'IVAFE. Ma vanno comunque dichiarate nel Quadro RW.

Aliquote IVAFE

Per i prodotti finanziari si applica il 2 per mille (0,2%) sul valore di mercato al 31 dicembre — o alla data di cessazione del possesso, se l'attività è stata venduta prima di fine anno. C'è un'eccezione importante: per chi detiene prodotti finanziari in paesi a fiscalità privilegiata (la lista del D.M. 4 maggio 1999, periodicamente aggiornata), l'aliquota raddoppia al 4 per mille (0,4%). Per inquadrare l'evoluzione: era lo 0,1% nel 2011-2012, lo 0,15% nel 2013, lo 0,2% dal 2014. Il raddoppio per i paradisi fiscali è una novità della Legge di Bilancio 2024.

Per i conti correnti e libretti di risparmio la logica è diversa. Non si applica un'aliquota proporzionale, ma un'imposta fissa: 34,20 euro per conto (persone fisiche) o 100 euro (enti e trust). L'imposta è dovuta solo se la giacenza media annua — calcolata sommando i saldi giornalieri e dividendo per 365 — supera 5.000 euro presso lo stesso intermediario. Sotto questa soglia, niente IVAFE. Attenzione ai conti cointestati: la giacenza si ripartisce pro quota tra i cointestatari.

A differenza dell'IVIE (che ha la soglia dei 200 euro), per l'IVAFE sui prodotti finanziari non esiste alcuna esenzione minima. Anche pochi euro di imposta vanno versati.

Credito d'imposta per imposte patrimoniali estere

Se nel paese dove sono detenute le attività finanziarie si paga un'imposta patrimoniale equivalente (una stamp duty, una tassa sui depositi), quell'importo è detraibile dall'IVAFE italiana, fino a concorrenza. A Panama, tuttavia, non esistono imposte di questo tipo sui depositi bancari: il credito d'imposta è quindi pari a zero per i conti panamensi.

Esempio 3: conto corrente a Panama. Conto presso una banca panamense con giacenza media annua di EUR 45.000. Trattandosi di un conto corrente, non si applica il 2 per mille ma l'imposta fissa: 34,20 euro. Nessun credito d'imposta disponibile, perché Panama non tassa i depositi. Un costo modesto, certo — ma da dichiarare nel Quadro RW, pena sanzioni ben più pesanti.
Esempio 4: partecipazione in SA panamense. Un investitore italiano possiede il 100% di una Sociedad Anónima panamense il cui patrimonio netto, al 31 dicembre, vale circa USD 250.000 (la SA detiene un immobile). L'IVAFE si calcola sul valore di mercato della partecipazione: 250.000 / 1,0850 = EUR 230.415. Imposta: 230.415 × 0,2% = EUR 460,83. C'è un aspetto che sorprende molti: l'immobile in pancia alla SA va dichiarato anche ai fini IVIE, come titolare effettivo. Si tratta di un doppio obbligo dichiarativo che genera errori frequenti.

Collegamento con il Quadro RW e Quadro W

Entrambe le imposte si calcolano e si dichiarano nel Quadro RW del Modello Redditi PF. Da qualche anno, però, chi presenta il 730 non è più costretto a compilare anche il Modello Redditi solo per dichiarare le attività estere: dal periodo d'imposta 2024, il Quadro W del 730 consente di assolvere sia il monitoraggio fiscale sia il calcolo di IVIE e IVAFE (novità del D.Lgs. 1/2024). Il Quadro RW mantiene la sua doppia natura: da un lato serve a tracciare i capitali oltreconfine (obbligo di monitoraggio), dall'altro è la base per liquidare le imposte patrimoniali. L'obbligo di monitoraggio scatta quando il valore complessivo delle attività estere supera 15.000 euro di picco annuo, ma il Quadro RW va compilato anche sotto questa soglia se sono dovute IVIE o IVAFE. L'acconto è dovuto quando l'importo nei righi RW7 (IVIE) o RW6 (IVAFE) supera 51,65 euro.

Codici tributo F24

IVIE: 4041 (saldo), 4044 (acconto prima rata o unica soluzione), 4045 (acconto seconda rata o unica soluzione). Per chi deve sanare con ravvedimento: 8942 (sanzioni), 1942 (interessi).

IVAFE: 4043 (saldo), 4047 (acconto prima rata o unica soluzione), 4048 (acconto seconda rata o unica soluzione). Per il ravvedimento: 8943 (sanzioni), 1943 (interessi).

Scadenze di versamento e calcolo dell'acconto

Le scadenze ricalcano quelle dell'IRPEF. Il saldo e il primo acconto si versano entro il 30 giugno 2026 (o entro il 30 luglio con maggiorazione dello 0,40%). Il secondo acconto va saldato entro il 30 novembre 2026. L'acconto è dovuto solo se l'imposta dell'anno precedente supera 51,65 euro, ed è pari al 100% di quella cifra.

Esistono due modi per calcolarlo. Il metodo storico, che è quello più diffuso, prende il 100% dell'imposta dell'anno precedente e lo divide in due tranche: 40% alla prima scadenza e 60% alla seconda. Se l'importo totale è inferiore a 257,52 euro, si versa tutto in un'unica soluzione a novembre.

Il metodo previsionale è più flessibile: si stima l'imposta che si dovrà effettivamente pagare per l'anno in corso e si calcola l'acconto su quella cifra. Conviene quando si è venduto un immobile estero o si è chiuso un conto — in pratica, ogni volta che la base imponibile si riduce rispetto all'anno precedente. Attenzione, però: se la previsione risulta troppo bassa, la differenza è soggetta a sanzione per insufficiente versamento.

Sanzioni per omesso versamento e per Quadro RW

Sanzioni per omesso o insufficiente versamento di IVIE e IVAFE

Il Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024) ha alleggerito il quadro sanzionatorio per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024 in avanti. La sanzione base per omesso versamento è scesa dal 30% al 25% dell'imposta non versata. Per i ritardi entro 90 giorni, la penalità è del 12,5% anziché il 15% precedente. Per le violazioni anteriori al 1° settembre 2024, restano in vigore le vecchie percentuali.

Sanzioni per omessa o infedele compilazione del Quadro RW

Chi non compila il Quadro RW — o lo compila in modo incompleto — rischia sanzioni pesanti, che si aggiungono a quelle per l'eventuale mancato versamento dell'imposta. Si va dal 3% al 15% del valore delle attività non dichiarate, se si tratta di paesi in White List. Per attività in ex paradisi fiscali (Black List), le percentuali raddoppiano: dal 6% al 30%. Sono due binari separati che viaggiano insieme: la sanzione per monitoraggio e quella per omesso versamento si cumulano, rendendo una regolarizzazione tardiva particolarmente onerosa.

Ravvedimento operoso IVIE e IVAFE

Chi si accorge dell'errore in tempo ha una via d'uscita: il ravvedimento operoso (art. 13, D.Lgs. 472/1997, modificato dal Decreto Sanzioni). Il principio è semplice — prima si regolarizza, meno si paga — e dal 1° gennaio 2026 il tasso di interesse legale è sceso all'1,60% annuo (era il 2% nel 2025, per effetto del D.M. 10 dicembre 2025). Si versano insieme imposta, sanzione ridotta e interessi, in un'unica soluzione tramite F24.

Per le violazioni dal 1° settembre 2024 (regime D.Lgs. 87/2024), le riduzioni funzionano così: entro 14 giorni si paga lo 0,083% per ogni giorno di ritardo (ravvedimento sprint); tra 15 e 30 giorni l'1,25%; tra 31 e 90 giorni l'1,39%; entro un anno o la dichiarazione successiva il 3,125% (un ottavo della sanzione base); entro due anni il 3,57% (un settimo); oltre due anni il 4,17% (un sesto). Il ravvedimento è precluso se la violazione è già stata contestata formalmente o se sono iniziati accessi, ispezioni o verifiche di cui il contribuente è stato informato.

Esempio ravvedimento. Un contribuente ha dimenticato di versare EUR 2.000 di IVIE alla scadenza del 30 giugno 2026 e regolarizza dopo 45 giorni (fascia 31-90 giorni). Sanzione ridotta: 2.000 × 1,39% = EUR 27,80. Interessi legali: 2.000 × 1,60% × 45 ÷ 365 = EUR 3,95. Totale: EUR 2.031,75. Se avesse aspettato un accertamento, la sanzione sarebbe stata di EUR 500 (il 25% di 2.000). Il risparmio è evidente.

Novità normative 2024-2026

Aumento IVIE dall'0,76% all'1,06%. La Legge di Bilancio 2024 ha ritoccato al rialzo l'aliquota a partire dal periodo d'imposta 2024. Per un immobile con base imponibile di EUR 200.000, significa passare da EUR 1.520 a EUR 2.120 di imposta: 600 euro in più all'anno. L'aliquota è rimasta invariata per il 2025 e il 2026.
IVAFE al 4 per mille per paradisi fiscali. Sempre la L. 213/2023 ha raddoppiato l'aliquota IVAFE per i prodotti finanziari detenuti in paesi a fiscalità privilegiata. Un errore che vediamo spesso: applicare il 4‰ anche a Panama. Non è corretto. Panama è fuori dalla Black List italiana dal 2023 ed è in White List OCSE: l'aliquota applicabile è quella ordinaria del 2‰. Va sempre verificata la lista aggiornata del D.M. 4 maggio 1999.
Quadro W nel Modello 730 (dal 2024). Una semplificazione attesa da anni. Chi ha un lavoro dipendente o una pensione e possiede attività all'estero non è più obbligato a presentare il Modello Redditi PF solo per il Quadro RW. Il D.Lgs. 1/2024 ha introdotto il Quadro W direttamente nel 730, tagliando burocrazia e costi del commercialista per molti contribuenti.
Sanzione omesso versamento ridotta al 25%. Il Decreto Sanzioni (D.Lgs. 87/2024) ha abbassato la penalità base dal 30% al 25% per le violazioni dal 1° settembre 2024, e dal 15% al 12,5% per i ritardi entro 90 giorni. Un piccolo sollievo, che si riflette anche sul ravvedimento operoso.

Come azzerare IVIE e IVAFE: il trasferimento della residenza fiscale

Questo è il punto che interessa di più ai nostri clienti, e su cui possiamo parlare con cognizione di causa. IVIE e IVAFE esistono solo per chi è residente fiscale in Italia. Nel momento in cui si trasferisce la residenza all'estero — con iscrizione AIRE, cancellazione dall'anagrafe italiana e radicamento effettivo del centro degli interessi vitali nel nuovo paese — l'obbligo cessa. Non gradualmente: cessa del tutto, dal primo anno di residenza estera. Cessano anche gli obblighi di Quadro RW e il rischio di esterovestizione per le società controllate.

Risparmio concreto del trasferimento. Prendiamo un caso reale (anonimizzato): un italiano con un appartamento a Panama del valore di EUR 200.000, un conto presso una banca panamense con giacenza media di EUR 50.000, e il 100% di una SA panamense che vale EUR 100.000. Ogni anno paga: IVIE = EUR 2.120, IVAFE sul conto = EUR 34,20, IVAFE sulla partecipazione = EUR 200. Totale imposte patrimoniali: EUR 2.354,20, a cui si aggiungono i costi del commercialista per la compilazione del Quadro RW (stimabili in EUR 500-1.500). Con il trasferimento della residenza fiscale a Panama, questi costi si azzerano: Panama non ha imposte patrimoniali sulle attività estere, non prevede un equivalente del Quadro RW e tassa solo i redditi prodotti nel proprio territorio.

Normativa di riferimento

Art. 19, commi 13-17, D.L. 201/2011 (L. 214/2011)
Istituzione dell'IVIE, soggetti passivi, base imponibile, aliquote e credito d'imposta per immobili esteri.
Art. 19, commi 18-23, D.L. 201/2011 (L. 214/2011)
Istituzione dell'IVAFE, soggetti passivi, base imponibile, aliquote e credito d'imposta per attività finanziarie estere.
L. 213/2023, art. 1, comma 91 (Legge di Bilancio 2024)
Aumento aliquota IVIE da 0,76% a 1,06% e introduzione aliquota IVAFE rafforzata al 4‰ per paradisi fiscali.
D.Lgs. 87/2024 (Decreto Sanzioni)
Riduzione sanzione omesso versamento dal 30% al 25% e da 15% a 12,5% entro 90 giorni (dal 1° settembre 2024).
D.Lgs. 1/2024 (Decreto Adempimenti)
Introduzione del Quadro W nel Modello 730 per dichiarazione di attività estere senza obbligo di Modello Redditi.
Circolare Agenzia delle Entrate n. 28/E del 2 luglio 2012
Chiarimenti operativi su IVIE e IVAFE, determinazione base imponibile per paese, elenco imposte estere detraibili.
Art. 4, D.L. 167/1990 (L. 227/1990)
Obbligo di monitoraggio fiscale delle attività estere (Quadro RW).
Art. 165, TUIR (D.P.R. 917/1986)
Credito d'imposta per redditi prodotti all'estero.
Art. 13, D.Lgs. 472/1997
Ravvedimento operoso.
D.M. 10 dicembre 2025
Tasso di interesse legale all'1,60% annuo dal 1° gennaio 2026.

Consulenza IVAFE, IVIE e pianificazione fiscale internazionale

Studio Panama Italia lavora ogni giorno con italiani che possiedono attività a Panama e nel resto dell'America Latina. Ci occupiamo di IVIE, IVAFE, Quadro RW, crediti d'imposta per le tasse pagate all'estero e — quando ha senso — di pianificare il trasferimento della residenza fiscale per azzerare questi obblighi in modo legittimo. Lo facciamo in coordinamento con commercialisti italiani specializzati in fiscalità internazionale. Siamo a Ciudad de Panamá dal 2010, licenza n. 14465.

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Domande frequenti: IVAFE e IVIE

Qual è l'aliquota IVIE nel 2026?

È l'1,06%, in vigore dal periodo d'imposta 2024 e confermata anche per il 2025 e il 2026. L'aumento (dal precedente 0,76%) è stato introdotto dalla L. 213/2023. Per le abitazioni principali di lusso (A/1, A/8, A/9) l'aliquota scende allo 0,4% con detrazione di 200 euro. Le abitazioni principali non di lusso sono completamente esenti. Se l'imposta calcolata sull'intero valore dell'immobile non raggiunge i 200 euro, non si paga.

Quanto pago di IVAFE su un conto corrente estero?

Se sei una persona fisica, l'imposta è fissa: 34,20 euro per conto. Si paga solo se la giacenza media annua presso lo stesso intermediario supera i 5.000 euro. Sotto quella soglia, l'IVAFE sul conto non è dovuta. Per i prodotti finanziari diversi dai conti correnti (azioni, fondi, ETF, obbligazioni), l'aliquota è del 2 per mille sul valore di mercato al 31 dicembre.

Posso detrarre le tasse pagate a Panama dall'IVIE?

Sì, l'Impuesto de Inmueble panamense è detraibile. Il problema è che a Panama questa tassa è quasi sempre molto bassa — soprattutto se l'immobile gode dell'esenzione ventennale sulle mejoras, che è la norma per le costruzioni recenti. In pratica, il credito d'imposta copre una piccola parte dell'IVIE e la differenza va comunque versata all'erario italiano.

Le criptovalute sono soggette a IVAFE?

No, non più. Dal 2023 le cripto-attività hanno un'imposta dedicata (l'IVCA), con aliquota al 2 per mille sul valore al 31 dicembre. Le plusvalenze sono tassate al 26% (al 33% dal 2025 per effetto della Legge di Bilancio 2025). Resta comunque l'obbligo di dichiarare le crypto nel Quadro RW/W ai fini del monitoraggio fiscale.

Se mi trasferisco a Panama devo ancora pagare IVIE e IVAFE?

No — a condizione che il trasferimento sia reale. Serve l'iscrizione AIRE, la cancellazione dall'anagrafe italiana e, soprattutto, il radicamento effettivo del centro degli interessi vitali a Panama. Se tutto è in ordine, dal primo anno di residenza estera gli obblighi di IVIE, IVAFE e Quadro RW cessano completamente. Panama non prevede imposte patrimoniali sulle attività estere e applica una tassazione esclusivamente territoriale.

Panama è ancora in Black List ai fini IVAFE?

No, è fuori dalla Black List dal 2023. È in White List OCSE. Questo significa che l'aliquota IVAFE per i prodotti finanziari detenuti a Panama è quella ordinaria del 2 per mille, non il 4 per mille che si applica ai paradisi fiscali. Ci è capitato di vedere dichiarazioni di connazionali a Panama che applicavano ancora il 4‰ per abitudine o per consiglio errato del commercialista: è un errore che si traduce in un pagamento doppio rispetto al dovuto.

Il conto Wise o Revolut è soggetto a IVAFE?

Sì. Wise ha sede legale nel Regno Unito, Revolut in Lituania, N26 in Germania, Payoneer negli USA. Sono tutti intermediari esteri. Se la giacenza media annua complessiva presso lo stesso intermediario supera i 5.000 euro, l'IVAFE fissa di 34,20 euro è dovuta. Un dettaglio che sfugge a molti: la giacenza si calcola cumulando tutti i conti aperti presso lo stesso intermediario, non conto per conto.

Come si versa l'IVIE con il modello F24?

Si utilizzano i codici tributo 4041 per il saldo, 4044 per il primo acconto e 4045 per il secondo acconto. Le scadenze sono le stesse dell'IRPEF: saldo e primo acconto entro il 30 giugno (o entro il 30 luglio pagando una maggiorazione dello 0,40%), secondo acconto entro il 30 novembre. Il versamento è solo telematico.

Qual è la sanzione per omesso versamento IVIE o IVAFE nel 2026?

Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, la sanzione è del 25% dell'imposta non versata (prima era il 30%). Nei primi 90 giorni di ritardo si applica il 12,5% anziché il vecchio 15%. Chi si ravvede in fretta paga molto meno: entro 30 giorni la penalità scende all'1,25%. Attenzione: le sanzioni per il Quadro RW (dal 3% al 15% del valore non dichiarato) si applicano in aggiunta, non in sostituzione.

Devo pagare l'IVIE anche se l'immobile estero non è affittato?

Sì. Questo è un aspetto che sorprende molti: l'IVIE si paga indipendentemente dal fatto che l'immobile produca reddito. Una casa chiusa, non affittata, non utilizzata, genera comunque l'obbligo di versamento. L'unica consolazione è che se l'immobile non è locato, non scatta nemmeno l'IRPEF italiana sul reddito immobiliare estero. Restano le esenzioni per l'abitazione principale non di lusso e per gli importi sotto i 200 euro.

Posso dichiarare IVIE e IVAFE nel 730 senza fare il Modello Redditi?

Sì, finalmente. Dal periodo d'imposta 2024, il 730 include il Quadro W, che permette di dichiarare le attività estere e calcolare IVIE e IVAFE senza la seccatura di presentare anche il Modello Redditi PF. La novità, introdotta dal D.Lgs. 1/2024, è un bel passo avanti per chi ha un lavoro dipendente o una pensione e possiede qualche attività oltreconfine.

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Aggiornato: 21 marzo 2026
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